Dal 1° Ottobre 2015 è in vigore la nuova Attestazione della Prestazione Energetica (comunemente detta APE) per gli edifici. Oltre al modello cartaceo in se, ci sono dei cambiamenti normativi che meritano d’essere portati all’attenzione, per evitare sanzioni ed adeguarsi alle nuove regole.

Cos’è l’APE?

L’Attestazione di Prestazione Energetica può essere definita come la “carta d’identità energetica” di un immobile. Esprime il consumo, in Kwh/mq annuo, di energia derivante da fonti non rinnovabili e rinnovabili di un edificio, considerando principalmente il fabbisogno per la climatizzazione (invernale ed estiva), per l’ottenimento di acqua calda e per la ventilazione. La nuova APE inoltre, esprime con degli smile grafici la qualità dell’involucro al netto degli impianti interni. Dagli indici si ricava la classe energetica, che varia da G (maggior consumo) ad A, dettagliata in A1, A2, A3 ed A4 (Edificio ad energia quasi zero).

A cosa serve?

Serve a favorire e dare indicazioni utili al confronto tra edifici da parte degli utenti finali. La nuova APE rende omogenei sul territorio nazionale i criteri di definizione degli indici e consente una maggiore consapevolezza ai consumatori in caso di acquisto o locazione di un immobile. Inoltre consiglia ai proprietari alcuni interventi da realizzare per rendere più efficiente un edificio.

A che immobili si applica?

Gli immobili oggetto di questa Attestazione sono quelli ad uso residenziale (già esistenti, di nuova costruzione o ristrutturati), ad uso ufficio, ad uso commerciale e ad uso artigianale o industriale.

Quando va richiesta?

L’APE è necessaria in caso di commercializzazione di un edificio, quindi sia nelle compravendite che nelle locazioni o affitti. L’Attestazione va allegata ai preliminari di compravendita, agli atti notarili ed ai contratti di locazione/affitto. È necessario portare i dati contenuti nell’APE a conoscenza dei potenziali clienti già dalle prime fasi della trattativa, al fine di favorire da parte di questi il confronto tra edifici.

Da chi può essere richiesta?

L’APE può essere richiesta ad un soggetto abilitato alla certificazione (ad esempio un geometra o un architetto) da parte del proprietario, del detentore o del titolare di autorizzazione a costruire od abitare un immobile.

Quanto dura l’APE?

L’Attestazione ha validità di 10 anni dalla data di creazione. Questa è però ridotta nel caso di interventi di riqualificazione o ristrutturazione che modifichino la classe energetica dell’immobile. Inoltre decade se non sono rispettati i controlli annuali d’efficienza energetica degli impianti (dal DPR del 16 aprile 2013 n. 74). In questo caso l’APE perde valore a partire dal 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata (ad esempio, se la scadenza per il controllo di un impianto è al 30/10/2015 e non si adempie al controllo, l’APE in possesso scadrà il 31/12/2016 anche se si farà controllare l’impianto al 30/10/2016).

E se sono in possesso della vecchia Attestazione?

La vecchia APE, quindi redatta prima del 1° Ottobre 2015, resta valida dalla data di creazione e per 10 anni, se non vengono effettuati interventi di riqualificazione o non si mancano i controlli sopra indicati sull’efficienza degli impianti.

Se vendo o affitto casa, in che modo impiego L’APE?

Negli annunci commerciali occorre indicare l’indice di prestazione energetica da fonti rinnovabili e non rinnovabili, l’indice di prestazione dell’involucro e la classe energetica dell’edificio (tutte informazioni presenti nell’Attestazione). Occorre utilizzare uno specifico format (come da file scaricabile in basso) che però non è obbligatorio negli annunci online o a mezzo stampa.

E le sanzioni?

Da uno studio effettuato dall’Ordine nazionale del Notariato, le sanzioni in ambito APE sono le seguenti:

  • Per i proprietari o i costruttori che non forniscono l’Attestazione da 3000 a 18000 Euro;
  • Per i locatori o gli affittuari che non forniscono l’Attestazione da 300 a 1800 Euro;
  • Per i responsabili di un annuncio commerciale che non indicano i dati necessari da 500 a 3000 Euro.

La nuova normativa specifica che in caso di mancata allegazione dell’APE a un atto di compravendita o un contratto di locazione, non genererà la nullità degli stessi ma potrà comportare le suddette sanzioni.

Come spesso accade il legislatore non facilita la vita dei cittadini; sebbene l’APE dia informazioni utili a chi deve comprare o locare casa, allo stesso tempo rende oneroso e macchinoso il processo di commercializzazione obbligando i proprietari a sostenere delle spese senza avere la certezza di ottenere un ritorno.

Inoltre, c’è da sottolineare quanto questa Attestazione abbia effettiva utilità per gli immobili di nuova costruzione ma rappresenti semplicemente un costoso pro forma burocratico per quelli più datati (è difficile “vedere dentro” l’immobile, non sapendo come questo è stato edificato anni addietro).

Sperando di aver fatto chiarezza sull’argomento e restando a disposizione all’indirizzo info@casanord.net per eventuali dubbi, per approfondimenti propongo i decreti che normano l’intera questione: decreto 26 giugno 2009 (vecchia APE), decreto 26 giugno 2015 (nuova APE), DPR 16 aprile 2013 n.74, Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 657/2013-C, DPR 6 agosto 1993 n.412.

Ci ritroviamo tra due settimane per un nuovo approfondimento,

Claudio Stefanini

Agente immobiliare a Roncade dal 1990

 

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